Congedi anche alle mamme adottive
(Tribunale Milano, 23.1.2001)
Il primo anno nella nuova famiglia va equiparato al primo anno di vita
Stesso diritto di assentarsi dal lavoro per i genitori adottivi. Il Tribunale civile di Milano, con un'ordinanza del 23 gennaio 2001, ha riconosciuto a una mamma adottiva il diritto di usufruire dei congedi parentali e dei permessi retribuiti giornalieri. La vicenda nasce dal ricorso di una dipendente delle Poste che, dopo aver adottato un bambino, aveva chiesto di godere dei permessi concessi dalla legge per stare accanto ai figli nel primo anno di vita. Ma l'amministrazione aveva detto no: la legge parla di figli naturali, dunque la lavoratrice non avrebbe avuto diritto ai permessi. I giudici milanesi hanno accolto il ricorso. E fissato il principio secondo il quale la famiglia adottiva va equiparata a quella biologica. Non solo. L'obiezione dell'azienda riguardava anche il fatto che il bambino avesse più di anno. Il richiamo legislativo al primo anno di vita del bambino, hanno precisato i giudici, va inteso, nel caso specifico, come relativo al primo anno di ingresso del bambino adottato nel nucleo familiare, "dal momento che è con l'ingresso in famiglia che inizia la relazione parentale, analogamente a quanto avviene con la nascita per il figlio biologico". Nessuna differenza di trattamento, perciò, tra famiglie naturali e famiglie adottive. E diritto di congedo e di riposo per quattro ore al giorno alla dipendente. (30 gennaio 2001)Tribunale di Milano - Sezione V Penale
Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro,
nella persone di:
dr.ssa L. Curcio -Presidente
dr.ssa R. Marasco
dr.ssa M. Vitali -Relatore
A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 19 gennaio 2001
Ha emesso la seguente
Ordinanza
Sul reclamo presentato ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa da questo Tribunale in data 5 dicembre 2000 da:
E. I.
Con i Proc. Dom. Avv. Aldo Bottini e Tatiana Biagioni
Contro
Poste italiane S.p.a
Con il Proc. Dom. Avv. Gaetano Pollio
Premesso che con ricorso ex art. 669 bis s.s. c.p.c. depositato il 17 novembre 2000, I. E. ha chiesto che fosse ordinato alla convenuta la concessione in suo favore dei riposi giornalieri ex art. 10 L. 1204/1971 [1], così come modificati dall'art. 3 V comma [2] L. 53/2000, nella misura di quattro ore al giorno;
che le Poste italiane S.p.a. si costituivano concludendo per il rigetto del ricorso;
che il Giudice respingeva il ricorso con ordinanza 5 dicembre 2000;
osserva
Il reclamo è fondato e deve essere accolto: esaminando, in primo luogo, la sussistenza del requisito del c.d. "fumus boni iuris", va rilevato come il Giudice dell'urgenza abbia correttamente affermato la equiparazione della famiglia adottiva a quella biologica, secondo la linea di tendenza dell'evoluzione normativa, culminata nella recente legge 53/2000.
L'art. 3 V comma L. 53/2000, infatti, che "Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei genitori adottivi o affidatari" e richiama, poi, al III comma l'art. 10 L. 1204/1971 nel quale è ricompreso anche l'istituto dei riposi giornalieri.
L'interpretazione delle parti diverge, al contrario, sul momento a partire dal quale decorre il diritto dei genitori affidatari o adottivi ad usufruire dei riposi giornalieri: nell'ordinanza reclamata si sostiene che, non essendo assoluta l'equiparazione tra famiglia biologica e famiglia adottiva, non è consentito estendere i riposi di cui all'art. 10 cit., al primo anno di ingresso in famiglia del bambino adottivo, in quanto non sussiste una esplicita previsione in tal senso, come è, invece, previsto dall'art. 3 V comma cit. per l'istituto dell'astensione, laddove si fa riferimento ai primi tre anni "dall'ingresso del minore nel nucleo familiare".
Ritiene questo Collegio di non poter condividere tale interpretazione: come correttamente osservato dalla difesa della lavoratrice in sede di discussione orale della causa, l'equiparazione riscontrabile in tutta l'evoluzione normativa degli ultimi anni, già accolta in alcune, ormai risalenti, decisioni della Corte Costituzionale (cfr. in particolare Corte Cost. 24 marzo 1988 n. 332) presuppone che si consideri la specificità della situazione connessa all'affidamento preadottivo e in generale all'adozione, con riguardo ai termini di esercizio dei singoli diritti riconosciuti alla madre lavoratrice.
Pertanto, il richiamo al primo anno di vita del bambino previsto legislativamente in caso di filiazione biologica non può che tradursi nel caso di adozione in un richiamo al primo anno successivo all'ingresso in famiglia, dal momento che è con l'ingresso in famiglia che inizia la relazione parentale, analogamente a quanto avviene con la nascita per il figlio biologico.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che la reclamante abbia avuto in affidamento preadottivo due minori che sono entrati nella famiglia adottiva il 19 giugno 2000 così che alla stessa vanno i riposi giornalieri nella misura raddoppiata di quattro ore al giorno.
Infine, sussiste pure il requisito del c.d. periculum in mora: la natura anticipatoria del provvedimento richiesto in via d'urgenza deve essere intesa nel senso di investire la stessa materia che sarà poi oggetto della sentenza di merito, ovviando peraltro al ritardo con cui verrà emessa la sentenza di primo grado, mentre l'irreparabilità del pregiudizio deve essere intesa come mancata realizzazione della funzione che il diritto è chiamato a svolgere dell'ordinamento in relazione al caso concreto con contestuale lesione degli interessi del titolare.
Ora, il pregiudizio subito dalla reclamante è certamente imminente e irreparabile, di natura non patrimoniale, sostanziandosi in una lesione dei diritti personali, come tali non suscettibile di riparazione economica per equivalente
P.Q.M.
In riforma della reclamata ordinanza,
ordina
alla convenuta di concedere alla signora E. i riposi giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 10 L. 1204/1971 e 3 V comma L. 53/2000 nella misura di quattro ore al giorno;
concede
per l'inizio della causa di merito il termine di giorni 30, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, rinviando a tale fase del giudizio il regolamento delle spese.
Milano, 23 gennaio 2001Il Presidente
Dr.ssa Laura Curcio