Finanziamenti per l'agricoltura e la pesca

(Dl 16/2004)

Agevolazioni sui crediti, sanatoria sui ricorsi e fermo biologico.
Un decreto-legge per sostenere l’agricoltura e la pesca. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22, del 28 gennaio 2004 e dispone finanziamenti a favore di alcune categorie di imprenditori agricoli. È prevista, inoltre, l’estinzione d’ufficio dei ricorsi pendenti, al 1° gennaio 2004, in materia di quote-latte. Il decreto legge prevede anche agevolazioni creditizie in favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito propri prodotti alle cosiddette grandi imprese insolventi. Vale a dire, a quelle imprese con almeno mille dipendenti , che abbiano contratto almeno un miliardo di euro di debiti, che siano state sottoposte alla procedura straordinaria di ristrutturazione economica prevista dal decreto - legge n. 347 del 2003. Le stesse agevolazioni sono previste anche in favore delle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle medesime grandi imprese insolventi. Per la pesca viene attivato il finanziamento per il 2004 delle misure di accompagnamento sociale connesse al fermo biologico della pesca. (3 febbraio 2004).

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n. 16. Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 [1] e 87 della Costituzione [2] ;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
Disposizioni previdenziali in agricoltura
1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro è stata effettuata in tutto o in parte, l'I.N.P.S. emette pronuncia
di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.".
Articolo 2.
Disposizioni in materia di quote latte
1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 [3] , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati
recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:
"36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale
adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di
appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale.".
Articolo 3.
Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca
1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di
conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.
2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è
stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi
ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 8 agosto 1991, n. 267.
Articolo 4.
Credito agrario e contributi previdenziali
1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5.
Misure creditizie per le imprese di autotrasporto
1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese
ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
Articolo 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli